sabato 24 marzo 2012

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada e randagismo

L’articolo 208 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada sono devoluti allo Stato, quando le violazioni vengono accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. Invece, quando le violazioni sono accertate da funzionari, ufficiali ed agenti delle regioni, delle province e dei comuni, gli stessi proventi sono devoluti, rispettivamente, a detti enti.


Una quota pari al 50 per cento di questi proventi deve essere destinata ad interventi di miglioramento della circolazione stradale. In particolare, ai sensi del comma 4, dell’art. 208 del nuovo codice della strada, questa quota deve essere destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

L’art. 208, comma 5, del Codice della strada dispone che gli enti locali determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui sopra. Resta facoltà dell’ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al comma 4 dell’art. 208 del Codice della strada.

Fatta questa premessa, ci si chiede se è possibile che gli oneri relativi alla custodia e alla vigilanza dei cani randagi possono essere legittimamente reperiti dai fondi comunali provenienti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada.

La Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti, con Deliberazione n. 142/2011/PAR del 22 dicembre 2011 ha espresso parere favorevole affermando che  “la custodia dei cani randagi venga in tutto o in parte sostenuta dal bilancio comunale utilizzando risorse finanziarie destinate a soddisfare le finalità previste dall’art. 208 del d. lgs. all’esame, così come integrato dagli artt. 392-393 del Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con d. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Ad avviso della Corte “Se la custodia dei cani randagi rientra nella competenza dell’Ente Comune, costituendo l’unica misura consentita dalla legislazione vigente in grado di ovviare con efficacia al pericolo che la loro presenza causa alla circolazione, non sembrano esserci ostacoli a una interpretazione evolutiva dell’art. 208 D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285”.
Tra l’altro, sempre secondo la Corte “anche la parte non vincolata dell’introito straordinario derivante dalle sanzioni può essere destinata ad investimenti manutentivi ma anche a spese correnti che siano, comunque, destinate ad accrescere il livello di sicurezza e tali possono essere quelle destinate 1) all’applicazione di tatuaggi e/o all’impianto di microchips elettronici agli animali; 2) al trattamento profilattico contro la rabbia, l’echinococcosi e altre malattie trasmissibili, in particolare, dei cani; 3) a mantenere in vita i cani randagi catturati”.

Per quanto sopra, chiediamo ai nostri sindaci (del sud Italia, in particolare) che tutti i proventi delle sanzioni  amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada vengano utilizzati, in attuazione del disposto dell'art. 208 del Codice della strada (D.lgs. 30.4.1992 n. 285, come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale"), per la custodia ed il benessere dei randagi.

17 gennaio 2012
                                                                                                     Vincenzo Caporale

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