Di norma la macellazione dei mammiferi domestici si effettua presso i macelli.
Limitatamente
ai suini e per il solo periodo novembre-febbraio, sulla base di
un’ordinanza emessa annualmente dal sindaco, è consentita la
macellazione per uso privato a domicilio di non più di due capi per
nucleo familiare e per anno.
Le modalità operative della
macellazione a domicilio per uso privato sono ancora oggi stabilite da
un articolo del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298.
L'articolo
1 del predetto decreto prevede che la macellazione degli animali
bovini, bufalini, suini, ovini, caprini ed equini destinati
all'alimentazione, deve essere eseguita esclusivamente nei pubblici
macelli in tutti i Comuni che ne sono provvisti.
Solo in via
eccezionale, e quando fondati motivi giustificano il provvedimento, il
sindaco, previa approvazione del Servizio Veterinario dell'ASL, può
consentire la macellazione per uso privato anche fuori del pubblico
macello.
Nei comuni sprovvisti di pubblico macello il sindaco può
altresì consentire, previa approvazione del Servizio Veterinario
dell'ASL che la macellazione si esegua in appositi locali riconosciuti
idonei.
In base all'articolo 13 del regio decreto 3298/1928, i
privati, che in seguito a domanda abbiano ottenuto l'autorizzazione del
sindaco di macellare a domicilio, debbono darne avviso il giorno prima
della macellazione al servizio veterinario.
Il servizio
veterinario fisserà l'ora della visita e della macellazione, allo scopo
di poter compiere una completa ed accurata ispezione delle carni.
La
macellazione presso il domicilio di privati avviene per la sola specie
suina, considerato che le procedure di macellazione di altre specie di
animali domestici come bovini, equini e caprini richiedono non solo
attrezzature e locali complessi, ma comportano la produzione di
sottoprodotti e scari di lavorazione con conseguente impatto ambientale.
La
macellazione presso il domicilio di privati può avvenire solo nella
stagione autunnale e può interessare un massimo di due suini all'anno
per nucleo familiare. Può riguardare esclusivamente animali che
l'interessato ha allevato in proprio e per l'esclusivo fabbisogno
alimentare del suo nucleo familiare e che sono stati detenuti nella
propria stalla per almeno i tre mesi precedenti la macellazione.
L'allevamento
di suini costituiti da più di un capo necessita della preventiva
assegnazione di un numero di allevamento da parte del servizio
veterinario dell'A.S.L.
La richiesta per la macellazione e
lavorazione a domicilio di suini privati per il consumo familiare
consiste in una dichiarazione di inizio attività che l'interessato
trasmette al sindaco.
L'interessato deve dichiarare:
1)
di essere a conoscenza che i dati forniti devono essere veritieri ed è
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di
atti falsi è un reato;
2) di avere allevato in proprio gli animali per l'esclusivo fabbisogno alimentare del suo nucleo familiare;
3) che gli animali sono stati detenuti nella propria stalla da non meno di 3 mesi;
4) di essere in possesso della dichiarazione di provenienza
dell'animale (modello 4) e di aver provveduto al pagamento della somma
di euro ...... per ogni animale macellato, sul conto corrente postale n.
............ intestato all'A.U.S.L. n. ..... di ..................
Per macellare un suino
Il privato
- Fa domanda in Comune, ovvero presenta una dichiarazione di inizio attività;
- Concorda con il Servizio Veterinario data e ora della macellazione;
- Riceve il permesso alla macellazione.
Il veterinario dell'A.S.L.
- Si reca al domicilio del privato;
- Esegue la visita ispettiva;
- Se presenti patologie adotta appropriati provvedimenti;
-
Preleva il campione di muscolo per la ricerca della trichina (la
trichinosi è una malattia parassitaria che colpisce la muscolatura
striata dei mammiferi; è una zoonosi; si trasmette all'uomo per
ingestione di carni infestate mangiate crude o non sufficientemente
cotte).
Chi macella a domicilio un suino
- Non deve commercializzare le carni ottenute;
- non deve recare disturbo alle abitazioni vicine;
- deve utilizzare solo acqua con caratteristiche di potabilità;
-
deve stordire l'animale con pistola e proiettile captivo, prima della
macellazione nel rispetto della normativa in materia di benessere
animale (D.L.vo 333/98);
- non deve spandere liquami e contaminare fossi e corsi d'acqua;
- deve smaltire i rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente.
La macellazione
La
legislazione comunitaria sulla macellazione mira ad evitare inutili
sofferenze attraverso metodi stabiliti su basi scientifiche di efficacia
ampiamente comprovata. L'obbligo di stordire l'animale prima di
abbatterlo esiste fin dal 1964.
Norme di protezione al momento della macellazione
- devono essere adottate tutte le misure materiali per risparmiare agli animali inutili emozioni e sofferenze;
- lo stordimento è obbligatorio, fatto salvo il caso della macellazione rituale;
-
la macellazione musulmana o israelita deve essere effettuata
all'interno di un macello da sacrificatori abilitati da enti religiosi
certificati;
- l'immobilizzazione degli animali deve essere realizzata mediante procedimento meccanico per limitare lo stress;
-
l'abbattimento deve essere effettuato da personale formato alla
protezione animale o sotto la supervisione di una persona che ne abbia
le competenze;
- le procedure utilizzate devono essere autorizzate
da un decreto e le attrezzature devono rispondere a criteri volti a
limitare la sofferenza degli animali.
Sanzioni
-
E’ vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni
ottenute dai suini macellati a domicilio, dei prodotti da esse derivati e
la macellazione per conto terzi al di fuori di macelli riconosciuti ai
sensi del Reg. CE n.853/2004. Tali attività sono penalmente punite, ai
sensi dell’art.6, comma 1, del D.Lgs 6 novembre 2007 n.193, con
l’arresto da 6 mesi a 1 anno o con l’ammenda fino a € 150.000. Inoltre,
siffatte carni/preparazione o prodotti ottenuti saranno sottoposti a
sequestro e distruzione;
- La mancata comunicazione della
macellazione dei suini per il consumo familiare o presentazione degli
organi previsti alla visita ispettiva di controllo da parte di un Medico
Veterinario Ufficiale è punita, salvo che il fatto non costituisca
reato, con applicazione della sanzione amministrativa prevista
dall’art.62 del R.D. n.3298/1928. Inoltre, siffatte carni saranno
sottoposte al sequestro e distruzione.
- Il mancato stordimento
dei suini prima della macellazione è punito, salvo che il fatto non
costituisca reato, con la sanzioni amministrativa dall’art. 15 del
D.Lgs n.333/98.
Massima attenzione
-
Qualche sindaco (in violazione di legge) deroga le operazioni di
stordimento dell'animale prima di essere macellato (vedi ordinanza n. 72
del 27/10/2010 del sindaco di Acri CS
http://www.comune.acri.cs.it/opencms/opencms/acri_site/today/Avvisi_Ordinanze/news_0043.html)
-
Anche se le ordinanze sindacali prevedono lo stordimento dell'animale
prima di essere macellato, il privato raramente (o quasi mai) stordisce
l'animale con la pistola a proiettile captivo prima di macellarlo ma lo
uccide "scannandolo"!
Leggi e norme di riferimento
- Regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 - Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni;
-
D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286 - Norme concernenti l'importazione degli
animali (Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti
problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di
carni fresche;
- O.M. Sanità 30.10.1958 (Misure cautelari contro la diffusione della trichinosi”);
- D.Lgs: 01.09.1998, n° 333 (Attuazione della
direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la
macellazione o l'abbattimento);
- Art. 659 codice penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone);
- Art. 544-ter codice penale (Maltrattamento di animali).
Video
"Chi
ha assistito in campagna allo scannamento di un maiale non potrà mai
più mangiare la sua carne: quegli strilli da bambino, quell'angoscia di
fronte all'esecuzione imminente, quei suoi inutili tentativi di
resistere, di opporsi puntando le zampe sulla terra, ci sono penetrati
nella coscienza esattamente allo stesso modo che le immagini delle
guerre e dei bombardamenti, delle sedie elettriche e dei campi di
concentramento. Chi ama e rispetta la vita, la ama e la rispetta e la
piange in ogni punto e a ogni livello, nel maiale come nell'uomo.
Abbiamo tutti lo stesso fragile mondo, non lo imbrattiamo con il sangue
degli innocenti e con l'indifferenza, approfittiamo di questo scandalo
per promettere una volta per tutte amicizia infinita ai nostri fratelli
animali. Chi tiene il coltello dalla parte del manico, abbia il coraggio
di posarlo per sempre" http://laverabestia.org/play.php?vid=588
Vincenzo Caporale
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