Direttive vivisezione a confronto
- Direttiva 86/609/CEE
La vivisezione si chiama “Esperimento”
- Direttiva approvata l'8 settembre 2010
L' “Esperimento” si chiama “Procedura”
- Direttiva 86/609/CEE
- Direttiva approvata l'8 settembre 2010
La
presente direttiva si applica ai seguenti animali:a) animali vertebrati
vivi non umani, tra cui:i) forme larvali capaci di alimentarsi
autonomamente, e ii) forme fetali di mammiferi a partire dall'ultimo terzo del loro normale sviluppo. b) cefalopodi vivi.
- Direttiva 86/609/CEE
La
presente direttiva si applica all'utilizzazione degli animali in
esperimenti eseguiti per uno o più dei seguenti fini:a) lo sviluppo, la
produzione e le prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei
preparati farmaceutici, degli alimenti e di altre sostanze o
prodotti: ii) per la profilassi, la diagnosi o la cura di malattie, di
cattivi stati di salute o di altre anomalie, o dei loro effetti,
sull'uomo, sugli animali o sulle piante; ii) per la valutazione, la
rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni
fisiologiche nell'uomo, negli animali o nelle piante; b) la protezione
dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute e del benessere
dell'uomo e degli animali.
- Direttiva approvata l'8 settembre 2010
Le
procedure possono essere eseguite unicamente per i seguenti fini:a) la
ricerca di base; b) la ricerca applicata o traslazionale che persegue uno
dei seguenti scopi: i) la profilassi, la prevenzione, la diagnosi o la
cura delle malattie, del cattivo stato disalute o di altre anomalie, o
dei loro effetti sugli esseri umani, sugli animali o sullepiante; ii) la
valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle
condizionifisiologiche negli esseri umani, negli animali o nelle piante;
oppure iii) il benessere degli animali ed il miglioramento delle
condizioni di produzione per glianimali allevati a fini agronomici; c)
per realizzare uno degli scopi di cui alla lettera b) nell'ambito dello
sviluppo, dellaproduzione o delle prove di qualità, di efficacia e di
innocuità dei farmaci, dei prodotti alimentari, dei mangimi e di altre
sostanze o prodotti; d) la protezione dell’ambiente naturale,
nell’interesse della salute o del benessere degli esseriumani o degli
animali; e) la ricerca finalizzata alla conservazione delle specie; f)
l’insegnamento superiore o la formazione ai fini dell'acquisizione, del
mantenimento o delmiglioramento di competenze professionali; g) le indagini medico-legali.
- Direttiva 86/609/CEE
Articolo
7 2. Si eviterà di eseguire un esperimento qualora per ottenere il
risultato ricercato sia ragionevolmente e praticamente applicabile un
altro metodo, scientificamente valido, che non implichi l'impiego di
animali.
- Direttiva approvata l'8 settembre 2010
Articolo 4, comma 1
Principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento
1.
Gli Stati membri assicurano che, ove possibile, un metodo o una
strategia disperimentazione scientificamente soddisfacente che non
comporti l’uso di animali vivi possa essere utilizzato in sostituzione
di una procedura.
- Direttiva 86/609/CEE
Art.
7, comma 3 Nello scegliere tra esperimenti diversi, devono essere
preferiti quelli che richiedono il minor numero di animali, implicano
animali con il più basso sviluppo neurologico, causano meno dolore,
sofferenza, angoscia o danni durevoli e offrono le maggiori probabilità
di risultati soddisfacenti.
- Direttiva approvata l'8 settembre 2010
Art. 4, comma 2
Gli Stati membri assicurano che il numero di animali utilizzati nei progetti sia ridotto al minimo senza compromettere gli obiettivi del progetto.
- Direttiva 86/609/CEE
- Direttiva approvata l'8 settembre 2010
Articolo 7 Specie minacciate di estinzione
1. Gli esemplari delle specie minacciate di estinzione elencate
nell’allegato A delregolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della
fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, che non
rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, di
detto regolamento, non sono utilizzate nelle procedure, ad eccezione delle procedure
che rispondono alle seguenti condizioni:a) la procedura persegue uno
degli scopi di cui all'articolo 5, lettera b), punto i), lettera c) o
lettera e), della presente direttiva; e b) è scientificamente
provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura
utilizzando specie diverse da quelle elencate in detto allegato.2. Il paragrafo 1 non si applica alle specie di primati non umani.
- Direttiva 86/609/CEE
Articolo 7, comma 3
Quando
un esperimento è indispensabile, si deve procedere ad un esame attento
delle specie e la scelta deve essere eventualmente motivata innanzi
all'autorità. Nello scegliere tra esperimenti diversi, devono essere
preferiti quelli che richiedono il minor numero di animali, implicano
animali con il più basso sviluppo neurologico, causano meno dolore,
sofferenza, angoscia o danni durevoli e offrono le maggiori probabilità
di risultati soddisfacenti. È possibile effettuare esperimenti su
animali prelevati dall'ambiente naturale soltanto se gli esperimenti su
altri animali non rispondono agli scopi dell'esperimento.
- Direttiva approvata l'8 settembre 2010
Articolo 9
Animali prelevati allo stato selvatico
1. Gli animali prelevati allo stato selvatico non possono essere usati nelle procedure.2. Le autorità competenti possono concedere deroghe
al paragrafo 1 se scientificamente provato che è impossibile
raggiungere lo scopo desiderato utilizzando un animale allevato per
essere utilizzato nelle procedure.3. La cattura di animali allo stato
selvatico è effettuata esclusivamente da una persona competente con
metodi che non causino inutilmente dolore, sofferenza, angoscia o danno
prolungato agli animali. Qualsiasi animale venga ritrovato ferito o in
salute precaria o lo diventi dopo la cattura è esaminato da un
veterinario o altra persona competente, e sono adottate misure per
limitare il più possibile la sofferenza dell'animale. Le autorità
competenti possono concedere deroghe dall'obbligo di intervenire per
limitare la sofferenza dell'animale se ciò ègiustificato da
considerazioni scientifiche.
- Direttiva 86/609/CEE
Art. 15
Uno
stabilimento fornitore può ricevere animali solo da uno stabilimento di
allevamento o da altri stabilimenti fornitori a meno che l'animale sia
stato legalmente importato e non si tratti di animale selvatico o
randagio.
Direttiva approvata l'8 settembre 2010
Articolo 11
Animali randagi e selvatici delle specie domestiche
1.
Gli animali randagi e selvatici delle specie domestiche non sono
utilizzati nelle procedure.2. Le autorità competenti possono concedere
deroghe al paragrafo 1 soltanto alle condizioni seguenti: a) è essenziale
disporre di studi riguardanti la salute e il benessere di tali animali o
gravi minacce per l’ambiente o la salute umana o animale; e b) è
scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della
procedura se non utilizzando un animale selvatico o randagio.
- Direttiva 86/609/CEE
Tutti
gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia totale o
locale. 2. Il paragrafo 1 non si applica allorché: a) si ritiene che
l'anestesia sia, per l'animale, più traumatica dell'esperimento
stesso; b) l'anestesia è incompatibile con il fine dell'esperimento. In
questo caso, si devono adottare appropriate misure legislative e/o
amministrative per garantire che nessun esperimento del genere sia
effettuato senza necessità.L'anestesia dovrebbe essere utilizzata nel
caso di gravi lesioni che possano causare un forte dolore. 3. Se
l'anestesia non è possibile, è necessario ricorrere ad analgesici o ad
altri mezzi adeguati così da assicurare, per quanto possibile, che il
dolore, la sofferenza, l'angoscia o il danno siano ridotti e l'animale
non sia sottoposto a forti dolori, angoscia o sofferenze.4. Sempreché
tale azione sia compatibile con le finalità dell'esperimento, l'animale
che, una volta passato l'effetto dell'anestesia, soffra molto deve
essere trattato in tempo con degli analgesici o, se questo non è
possibile, deve venire immediatamente ucciso con metodi umanitari.
Direttiva approvata l'8 settembre 2010
Articolo 14 Anestesia
1. Gli Stati membri assicurano che, salvo non sia opportuno,
le procedure siano effettuate sotto anestesia totale o locale, e che
siano impiegati analgesici o un altro metodo appropriato per ridurre al
minimo dolore sofferenza e angoscia.Le procedure che comportano gravi
lesioni che possono causare intenso dolore non sono effettuate senza
anestesia. 2. Allorché si decide sull'opportunità di ricorrere all'anestesia si tiene conto dei seguenti fattori:a) se si ritiene che l’anestesia sia più traumatica per l'animale della procedura stessa; e b) se l'anestesia è incompatibile con lo scopo della procedura. 3. Gli
Stati membri assicurano che agli animali non sia somministrata alcuna
sostanza che elimini o riduca la loro capacità di mostrare dolore senza
una dose adeguata di anestetici o di analgesici.In questi casi è fornita
una giustificazione scientifica insieme a informazioni dettagliate sul
regime anestetico o analgesico. 4. Un animale che, una volta
passato l’effetto dell’anestesia, manifesti sofferenza riceve un
trattamento analgesico preventivo e postoperatorio o è trattato con
altri metodi antidolorifici adeguati sempre che ciò sia compatibile con
la finalità della procedura. 5. Non appena raggiunto lo scopo della
procedura sono intraprese azioni appropriate allo scopo di ridurre al
minimo la sofferenza dell'animale.
- Direttiva 86/609/CEE
Articolo 10
Gli Stati membri curano che il riutilizzo di
animali in esperimenti sia compatibile con le disposizioni delle
presente direttiva.In particolare, un animale non può essere utilizzato
più di una volta in esperimenti che comportino forti dolori, angoscia o
sofferenze equivalenti.
Direttiva approvata l'8 settembre 2010
Articolo 16 Riutilizzo
1.
Gli Stati membri assicurano che, anche quando sia possibile utilizzare
un diverso animale al quale non sia stata applicata alcuna procedura, un animale che sia già stato usato in una o più procedure possa essere riutilizzato in nuove procedure
solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'effettiva gravità
delle procedure precedenti era "lieve" o "moderata"; b) è dimostrato che è
stato pienamente ripristinato il benessere e lo stato di salutegenerale
dell’animale; (omissis)
- Direttiva 86/609/CEE
Art. 181.
Ogni
cane, gatto o primate non umano che vive in uno stabilimento
d'allevamento, fornitore o utilizzatore deve essere dotato, prima dello
svezzamento, di un marchio di identificazione individuale nel modo meno
doloroso possibile, salvo le eccezioni di cui al paragrafo 3. 2. I cani, i
gatti o i primati non umani non contrassegnati che sono portati in uno
stabilimento per la prima volta dopo lo svezzamento devono essere
contrassegnati non appena possibile. 3. Per i cani, i gatti o i primati
non umani non ancora svezzati che vengono trasferiti da uno stabilimento
di cui al paragrafo 1 ad un altro, che non sia stato possibile
contrassegnare in anticipo, lo stabilimento di destinazione dovrà
conservare sino alla marchiatura una documentazione contenente
informazioni esaurienti, in particolare l'identità della madre. 4. Nei
registri degli stabilimenti devono figurare i dati relativi all'identità
e all'origine di tutti i cani, i gatti o i primati non umani presenti.
- Direttiva approvata l'8 settembre 2010
Articolo 8 Primati non umani
1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli esemplari di primati non umani non sono usati nelle procedure, ad eccezione
delle procedure che soddisfano le seguenti condizioni: a) la procedura
persegue uno degli scopi di cui: i) all'articolo 5, lettera b), punto i),
o lettera c) della presente direttiva ed è condotta allo scopo di
evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o
potenzialmente letali; ovvero ii) all'articolo 5, lettere a) o e); e b) è
scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della
procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani.
Articolo 55 Clausole di salvaguardia
1. Lo Stato membro che abbia giustificati motivi scientifici per ritenere che l’uso di primati non umani per gli scopi previsti all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto i), sia essenziale,
per quanto riguarda gli esseri umani, anche se tale uso non è condotto
allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane
debilitanti opotenzialmente letali, può adottare misure provvisorie che
autorizzano tale uso, a condizione che lo scopo non possa essere raggiunto utilizzando specie diverse dai primati non umani.2.
Lo Stato membro che abbia giustificati motivi per ritenere che
un’azione sia essenziale per la preservazione della specie o in
relazione alla comparsa improvvisa nell’uomo di un’affezione debilitante
o potenzialmente letale, può adottare misure provvisorie che consentono
l’uso di scimmie antropomorfe in procedure aventi uno
degli scopi di cui all’articolo 5, lettera b), punto i), lettere c) o e)
, a condizione che lo scopo della procedura non possa essere raggiunto
utilizzando specie diverse dalle scimmie antropomorfe o mediante metodi
alternativi. Tuttavia il riferimento all’articolo 5, lettera b), punto
i), non è interpretato in modo da includere ilriferimento ad animali e
piante.
- Direttiva 86/609/CEE
Articolo 3
La
presente direttiva si applica all'utilizzazione degli animali in
esperimenti eseguiti per uno opiù dei seguenti fini:a) lo sviluppo, la
produzione e le prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei
preparatifarmaceutici, degli alimenti e di altre sostanze o prodotti:ii)
per la profilassi, la diagnosi o la cura di malattie, di cattivi stati
di salute o di altre anomalie, o dei loro effetti, sull'uomo, sugli
animali o sulle piante;ii) per la valutazione, la rilevazione, il
controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche nell'uomo,
negli animali o nelle piante;b) la protezione dell'ambiente naturale,
nell'interesse della salute e del benessere dell'uomo e degli animali.
Direttiva approvata l'8 settembre 2010
Articolo 5
Finalità delle procedure
Le procedure possono essere eseguite unicamente per i seguenti fini: (omissis) f) l’insegnamento
superiore o la formazione ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o
delmiglioramento di competenze professionali; (omissis)
(N.d.A.) Qualche esperimento che troviamo nell'Allegato VIII della nuova direttiva
ALLEGATO VIII (omissis)
- uso di gabbie metaboliche con limitazione grave del movimento per un lungoperiodo;
- Scosse elettriche inevitabili (ad esempio per indurre impotenza acquisita).
- Isolamento completo di specie socievoli per lunghi periodi, ad esempio cani e primati non umani.
- Direttiva 86/609/CEE
Elenco degli animali utilizzati negli esperimenti
Topo
Mus musculus, Ratto Rattus norvegicus, Porcellino d'India, Cavia
porcellus, Mesocriceto dorato, Mesocricetus aurarus, Coniglio,
Oryctolagus cuniculus, Primati non umani, Cane Canis familiaris, Gatto
Felis catus, Quaglia Coturnix coturnix
- Direttiva approvata l'8 settembre 2010
Elenco degli animali utilizzati negli esperimenti
Topo
(Mus musculus), Ratto (Rattus norvegicus), Porcellino d’India (Cavia
porcellus), Criceto siriano (o dorato) (Mesocricetus auratus), Criceto cinese (Cricetulus griseus), Gerbillo della Mongolia (Meriones uiculatus), Coniglio (Oryctolagus cuniculus), Cane (Canis familiaris), Gatto (Felis catus), Tutte le specie di primati non umani, Rana (Xenopus (laevis, tropicalis) Rana (temporaria, pipiens)), Pesce zebra (Danio rerio)
Vincenzo Caporale
La vivisezione è stata definita da Gandhi “il crimine più nero tra i neri crimini commessi dall'uomo”
"Le atrocità non sono meno atrocità quando avvengono nei laboratori e sono chiamate ricerca medica" G.B.Shaw
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