sabato 24 marzo 2012

Direttive vivisezione a confronto

Direttive vivisezione a confronto

  • Direttiva 86/609/CEE
La vivisezione si chiama “Esperimento
  • Direttiva approvata l'8 settembre 2010
L' “Esperimento” si chiama “Procedura

  • Direttiva 86/609/CEE 
La direttiva si applica a: Art. 2, let. a) qualsiasi vertebrato vivo non umano, ivi comprese le forme larvali autonome e/o capaci di riprodursi, ad esclusione di altre forme fetali o embrionali;
  • Direttiva approvata l'8 settembre 2010 
Art. 1 comma 3
La presente direttiva si applica ai seguenti animali:a) animali vertebrati vivi non umani, tra cui:i) forme larvali capaci di alimentarsi autonomamente, e ii) forme fetali di mammiferi a partire dall'ultimo terzo del loro normale sviluppo. b) cefalopodi vivi.

  • Direttiva 86/609/CEE 
Articolo 3
La presente direttiva si applica all'utilizzazione degli animali in esperimenti eseguiti per uno o più dei seguenti fini:a) lo sviluppo, la produzione e le prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei preparati farmaceutici, degli alimenti e di altre sostanze o prodotti: ii) per la profilassi, la diagnosi o la cura di malattie, di cattivi stati di salute o di altre anomalie, o dei loro effetti, sull'uomo, sugli animali o sulle piante; ii) per la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche nell'uomo, negli animali o nelle piante; b) la protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute e del benessere dell'uomo e degli animali.

  • Direttiva approvata l'8 settembre 2010 
Articolo 5 Finalità delle procedure
Le procedure possono essere eseguite unicamente per i seguenti fini:a) la ricerca di base; b) la ricerca applicata o traslazionale che persegue uno dei seguenti scopi: i) la profilassi, la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie, del cattivo stato disalute o di altre anomalie, o dei loro effetti sugli esseri umani, sugli animali o sullepiante; ii) la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizionifisiologiche negli esseri umani, negli animali o nelle piante; oppure iii) il benessere degli animali ed il miglioramento delle condizioni di produzione per glianimali allevati a fini agronomici; c) per realizzare uno degli scopi di cui alla lettera b) nell'ambito dello sviluppo, dellaproduzione o delle prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei farmaci, dei prodotti alimentari, dei mangimi e di altre sostanze o prodotti; d) la protezione dell’ambiente naturale, nell’interesse della salute o del benessere degli esseriumani o degli animali; e) la ricerca finalizzata alla conservazione delle specie; f) l’insegnamento superiore o la formazione ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o delmiglioramento di competenze professionali; g) le indagini medico-legali.

  • Direttiva 86/609/CEE 
Articolo 7 2. Si eviterà di eseguire un esperimento qualora per ottenere il risultato ricercato sia ragionevolmente e praticamente applicabile un altro metodo, scientificamente valido, che non implichi l'impiego di animali.
  • Direttiva approvata l'8 settembre 2010
Articolo 4, comma 1
Principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento
1. Gli Stati membri assicurano che, ove possibile, un metodo o una strategia disperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l’uso di animali vivi possa essere utilizzato in sostituzione di una procedura.

  • Direttiva 86/609/CEE 
Art. 7, comma 3 Nello scegliere tra esperimenti diversi, devono essere preferiti quelli che richiedono il minor numero di animali, implicano animali con il più basso sviluppo neurologico, causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli e offrono le maggiori probabilità di risultati soddisfacenti.
  • Direttiva approvata l'8 settembre 2010
Art. 4, comma 2
Gli Stati membri assicurano che il numero di animali utilizzati nei progetti sia ridotto al minimo senza compromettere gli obiettivi del progetto.
  
  • Direttiva 86/609/CEE 
Articolo 4 Ogni Stato membro provvede a vietare gli esperimenti su animali che, ai sensi dell'appendice I della convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatica minacciate di estinzione e dell'allegato C I del regolamento (CEE) n. 3626/82 (1), sono considerati appartenere a specie minacciate, salvo che detti esperimenti siano conformi al regolamento citatoe obiettivo dell'esperimento sia:- la ricerca ai fini della conservazione delle specie di cui trattasi, ovvero- verifiche medico-biologiche essenziali, allorché la specie di cui trattasi si riveli,eccezionalmente, la sola adatta a tale scopo.

  • Direttiva approvata l'8 settembre 2010
Articolo 7 Specie minacciate di estinzione
1. Gli esemplari delle specie minacciate di estinzione elencate nell’allegato A delregolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, non sono utilizzate nelle procedure, ad eccezione delle procedure che rispondono alle seguenti condizioni:a) la procedura persegue uno degli scopi di cui all'articolo 5, lettera b), punto i), lettera c) o lettera e), della presente direttiva; e b) è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse da quelle elencate in detto allegato.2. Il paragrafo 1 non si applica alle specie di primati non umani.

  • Direttiva 86/609/CEE 
Articolo 7,  comma 3 
Quando un esperimento è indispensabile, si deve procedere ad un esame attento delle specie e la scelta deve essere eventualmente motivata innanzi all'autorità. Nello scegliere tra esperimenti diversi, devono essere preferiti quelli che richiedono il minor numero di animali, implicano animali con il più basso sviluppo neurologico, causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli e offrono le maggiori probabilità di risultati soddisfacenti. È possibile effettuare esperimenti su animali prelevati dall'ambiente naturale soltanto se gli esperimenti su altri animali non rispondono agli scopi dell'esperimento.

  • Direttiva approvata l'8 settembre 2010
Articolo 9
Animali prelevati allo stato selvatico
1. Gli animali prelevati allo stato selvatico non possono essere usati nelle procedure.2. Le autorità competenti possono concedere deroghe al paragrafo 1 se scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo desiderato utilizzando un animale allevato per essere utilizzato nelle procedure.3. La cattura di animali allo stato selvatico è effettuata esclusivamente da una persona competente con metodi che non causino inutilmente dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato agli animali. Qualsiasi animale venga ritrovato ferito o in salute precaria o lo diventi dopo la cattura è esaminato da un veterinario o altra persona competente, e sono adottate misure per limitare il più possibile la sofferenza dell'animale. Le autorità competenti possono concedere deroghe dall'obbligo di intervenire per limitare la sofferenza dell'animale se ciò ègiustificato da considerazioni scientifiche.

  • Direttiva 86/609/CEE 
Art. 15 
Uno stabilimento fornitore può ricevere animali solo da uno stabilimento di allevamento o da altri stabilimenti fornitori a meno che l'animale sia stato legalmente importato e non si tratti di animale selvatico o randagio.

Direttiva approvata l'8 settembre 2010

Articolo 11
Animali randagi e selvatici delle specie domestiche
1. Gli animali randagi e selvatici delle specie domestiche non sono utilizzati nelle procedure.2. Le autorità competenti possono concedere deroghe al paragrafo 1 soltanto alle condizioni seguenti: a) è essenziale disporre di studi riguardanti la salute e il benessere di tali animali o gravi minacce per l’ambiente o la salute umana o animale; e b) è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura se non utilizzando un animale selvatico o randagio.

  • Direttiva 86/609/CEE 
Articolo 81
Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia totale o locale. 2. Il paragrafo 1 non si applica allorché: a) si ritiene che l'anestesia sia, per l'animale, più traumatica dell'esperimento stesso; b) l'anestesia è incompatibile con il fine dell'esperimento. In questo caso, si devono adottare appropriate misure legislative e/o amministrative per garantire che nessun esperimento del genere sia effettuato senza necessità.L'anestesia dovrebbe essere utilizzata nel caso di gravi lesioni che possano causare un forte dolore. 3. Se l'anestesia non è possibile, è necessario ricorrere ad analgesici o ad altri mezzi adeguati così da assicurare, per quanto possibile, che il dolore, la sofferenza, l'angoscia o il danno siano ridotti e l'animale non sia sottoposto a forti dolori, angoscia o sofferenze.4. Sempreché tale azione sia compatibile con le finalità dell'esperimento, l'animale che, una volta passato l'effetto dell'anestesia, soffra molto deve essere trattato in tempo con degli analgesici o, se questo non è possibile, deve venire immediatamente ucciso con metodi umanitari.

Direttiva approvata l'8 settembre 2010

Articolo 14 Anestesia
1. Gli Stati membri assicurano che, salvo non sia opportuno, le procedure siano effettuate sotto anestesia totale o locale, e che siano impiegati analgesici o un altro metodo appropriato per ridurre al minimo dolore sofferenza e angoscia.Le procedure che comportano gravi lesioni che possono causare intenso dolore non sono effettuate senza anestesia. 2. Allorché si decide sull'opportunità di ricorrere all'anestesia si tiene conto dei seguenti fattori:a) se si ritiene che l’anestesia sia più traumatica per l'animale della procedura stessa; e b) se l'anestesia è incompatibile con lo scopo della procedura. 3. Gli Stati membri assicurano che agli animali non sia somministrata alcuna sostanza che elimini o riduca la loro capacità di mostrare dolore senza una dose adeguata di anestetici o di analgesici.In questi casi è fornita una giustificazione scientifica insieme a informazioni dettagliate sul regime anestetico o analgesico. 4. Un animale che, una volta passato l’effetto dell’anestesia, manifesti sofferenza riceve un trattamento analgesico preventivo e postoperatorio o è trattato con altri metodi antidolorifici adeguati sempre che ciò sia compatibile con la finalità della procedura. 5. Non appena raggiunto lo scopo della procedura sono intraprese azioni appropriate allo scopo di ridurre al minimo la sofferenza dell'animale.

  • Direttiva 86/609/CEE
Articolo 10 

Gli Stati membri curano che il riutilizzo di animali in esperimenti sia compatibile con le disposizioni delle presente direttiva.In particolare, un animale non può essere utilizzato più di una volta in esperimenti che comportino forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti.

Direttiva approvata l'8 settembre 2010

Articolo 16 Riutilizzo
1. Gli Stati membri assicurano che, anche quando sia possibile utilizzare un diverso animale al quale non sia stata applicata alcuna procedura, un animale che sia già stato usato in una o più procedure possa essere riutilizzato in nuove procedure solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'effettiva gravità delle procedure precedenti era "lieve" o "moderata"; b) è dimostrato che è stato pienamente ripristinato il benessere e lo stato di salutegenerale dell’animale; (omissis)

  • Direttiva 86/609/CEE
Art. 181.
Ogni cane, gatto o primate non umano che vive in uno stabilimento d'allevamento, fornitore o utilizzatore deve essere dotato, prima dello svezzamento, di un marchio di identificazione individuale nel modo meno doloroso possibile, salvo le eccezioni di cui al paragrafo 3. 2. I cani, i gatti o i primati non umani non contrassegnati che sono portati in uno stabilimento per la prima volta dopo lo svezzamento devono essere contrassegnati non appena possibile. 3. Per i cani, i gatti o i primati non umani non ancora svezzati che vengono trasferiti da uno stabilimento di cui al paragrafo 1 ad un altro, che non sia stato possibile contrassegnare in anticipo, lo stabilimento di destinazione dovrà conservare sino alla marchiatura una documentazione contenente informazioni esaurienti, in particolare l'identità della madre. 4. Nei registri degli stabilimenti devono figurare i dati relativi all'identità e all'origine di tutti i cani, i gatti o i primati non umani presenti.

  • Direttiva approvata l'8 settembre 2010
Articolo 8 Primati non umani
1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli esemplari di primati non umani non sono usati nelle procedure, ad eccezione delle procedure che soddisfano le seguenti condizioni: a) la procedura persegue uno degli scopi di cui: i) all'articolo 5, lettera b), punto i), o lettera c) della presente direttiva ed è condotta allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali; ovvero ii) all'articolo 5, lettere a) o e); e b) è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani.

Articolo 55 Clausole di salvaguardia
1. Lo Stato membro che abbia giustificati motivi scientifici per ritenere che l’uso di primati non umani per gli scopi previsti all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto i), sia essenziale, per quanto riguarda gli esseri umani, anche se tale uso non è condotto allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti opotenzialmente letali, può adottare misure provvisorie che autorizzano tale uso, a condizione che lo scopo non possa essere raggiunto utilizzando specie diverse dai primati non umani.2. Lo Stato membro che abbia giustificati motivi per ritenere che un’azione sia essenziale per la preservazione della specie o in relazione alla comparsa improvvisa nell’uomo di un’affezione debilitante o potenzialmente letale, può adottare misure provvisorie che consentono l’uso di scimmie antropomorfe in procedure aventi uno degli scopi di cui all’articolo 5, lettera b), punto i), lettere c) o e) , a condizione che lo scopo della procedura non possa essere raggiunto utilizzando specie diverse dalle scimmie antropomorfe o mediante metodi alternativi. Tuttavia il riferimento all’articolo 5, lettera b), punto i), non è interpretato in modo da includere ilriferimento ad animali e piante.

  • Direttiva 86/609/CEE
Articolo 3
La presente direttiva si applica all'utilizzazione degli animali in esperimenti eseguiti per uno opiù dei seguenti fini:a) lo sviluppo, la produzione e le prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei preparatifarmaceutici, degli alimenti e di altre sostanze o prodotti:ii) per la profilassi, la diagnosi o la cura di malattie, di cattivi stati di salute o di altre anomalie, o dei loro effetti, sull'uomo, sugli animali o sulle piante;ii) per la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche nell'uomo, negli animali o nelle piante;b) la protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute e del benessere dell'uomo e degli animali.

Direttiva approvata l'8 settembre 2010

Articolo 5
Finalità delle procedure
Le procedure possono essere eseguite unicamente per i seguenti fini: (omissis) f) l’insegnamento superiore o la formazione ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o delmiglioramento di competenze professionali; (omissis)

(N.d.A.) Qualche esperimento che troviamo nell'Allegato VIII  della nuova direttiva
ALLEGATO VIII (omissis)
- uso di gabbie metaboliche con limitazione grave del movimento per un lungoperiodo;
- Scosse elettriche inevitabili (ad esempio per indurre impotenza acquisita).
- Isolamento completo di specie socievoli per lunghi periodi, ad esempio cani e primati non umani.

  • Direttiva 86/609/CEE
Elenco degli animali utilizzati negli esperimenti
Topo Mus musculus, Ratto Rattus norvegicus, Porcellino d'India, Cavia porcellus, Mesocriceto dorato, Mesocricetus aurarus, Coniglio, Oryctolagus cuniculus, Primati non umani, Cane Canis familiaris, Gatto Felis catus, Quaglia Coturnix coturnix

  • Direttiva approvata l'8 settembre 2010
Elenco degli animali utilizzati negli esperimenti
Topo (Mus musculus), Ratto (Rattus norvegicus), Porcellino d’India (Cavia porcellus), Criceto siriano (o dorato) (Mesocricetus auratus), Criceto cinese (Cricetulus griseus), Gerbillo della Mongolia (Meriones uiculatus), Coniglio (Oryctolagus cuniculus), Cane (Canis familiaris), Gatto (Felis catus), Tutte le specie di primati non umani, Rana (Xenopus (laevis, tropicalis) Rana (temporaria, pipiens)), Pesce zebra (Danio rerio)
Vincenzo Caporale


La vivisezione è stata  definita da Gandhi “il crimine più nero tra i neri crimini commessi dall'uomo”
"Le atrocità non sono meno atrocità quando avvengono nei laboratori e sono chiamate ricerca medica" G.B.Shaw

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